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Giovedì, 1 giugno 2023 - Numero 272

Regolamento degli animali: a Chiavari arriva il registro dei gatti (con microchip)

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(r.p.l.) Con un ritardo ‘importante’ rispetto a quanto annunciato dall’assessore Fiammetta Maggio, che la scorsa primavera aveva parlato di provvedimento “approvato entro l’estate del 2018”, arriva domani mattina (venerdì 1 marzo) al vaglio della Commissione I di Palazzo Bianco il cosiddetto ‘Regolamento Comunale per la Tutela degli animali d’affezione’ del Comune di Chiavari.

I consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza parleranno del testo all’interno dell’organo istituzionale presieduto da Giorgio Canepa di Partecip@ttiva, quindi il documento passerà al vaglio del Consiglio Comunale per il voto conclusivo e l’entrata ufficiale in vigore. C’è ancora, forse, lo spazio per alcune sensibili modifiche, ma l’impianto generale pare essere definito.
L’assessore Maggio, il consigliere e capogruppo di Avanti Chiavari Alberto Corticelli e il consigliere Canepa ci hanno lavorato per diversi mesi (anche di più rispetto al previsto, tanto che in città in molti si sono chiesti, lo scorso autunno, che fine avesse fatto questa vertenza), anche con alcune associazioni animaliste e di volontari, attraverso appositi tavoli di confronto. Ma la redazione del regolamento è stata quanto mai travagliata e ha prodotto uno strappo pure all’interno dei vari gruppi di volontari e di volontariato che da sempre si occupano di animali e della loro tutela sul territorio. Contrasti che, alla lettura del documento che andrà domattina in Commissione, sembrano proprio non esser stati superati. Perché nel regolamento continuano a figurare alcuni elementi di criticità, e di perplessità, che erano stati fortemente evidenziati e contestati e che non mancheranno di far discutere la cittadinanza.
Vediamo di cosa si tratta.

Articolo 9 Comma 1È obbligo dei detentori che nei luoghi pubblici i cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza massima non deve superiore al 1,5 metri (come da O.M. 06/08/2013 e successive proroghe Art. 1 comma 3 lettera a) e che potrà essere adeguata in misure più corte in base alla varia situazioni; in ambienti pubblici i conduttori dei cani dovranno anche essere dotati di museruola, dove dovrà essere indossata al cane in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti. In caso di presenza in una area “M” potrà essere indossata al cane nel caso un cittadino lo richieda al detentore. Sui mezzi di trasporto pubblico oppure in situazione di forte affollamento, la museruola andrà comunque indossata (Art. 83 R.P.V. 320/54).

In sostanza, all’interno delle aree M, ovvero delle ‘aree museruola’, chiunque potrà invitare il padrone di un cane a far indossare al proprio animale la museruola. Non servirà avere una divisa né essere un’autorità pubblica.
Un concetto completato nell’Articolo 35, che spiega la definizione di Aree M: Il Comune potrà identificare alcune aree “M” ovvero aree museruola dove i proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé una museruola da applicare ai propri cani in caso anche di limitato rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti o di un cittadino frequentatore dell’area che si dichiari zoofobico o che dimostri spiccata paura per una data tipologia di cani. Tali aree saranno specificate da una ordinanza del Sindaco ed identificheranno aree ad alta densità turistica o di passaggio limitatamente ai periodi di maggior affluenza.

Articolo 6 Comma 18È vietata l’attività di pensione famigliare senza struttura di canile ritenuta idonea dal Servizio Veterinario dall’ASL di competenza e secondo le normative vigenti.

Secondo alcune associazioni animaliste, si tratta di una interpretazione assurda. Una persona che va in vacanza, non potrà più lasciare il cane al proprio vicino di casa senza che questo sia stato certificato dall’Asl? “L’accoglienza di uno o più animali da parte di qualche persona che, per motivi economici (ristrettezze) o amatoriali (non può gestire sistematicamente un proprio animale quindi approfitta dell’occasione per averne uno con sé per un breve periodo) è una costante sul nostro territorio, una costante conosciuta a chi si occupa in modo concreto dello stesso”, scrive in una nota l’Associazione Ayusya.

Articolo 9 Comma 2Gli escrementi degli animali dovranno essere raccolti con mezzi idonei e adeguatamente smaltiti, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei disabili, inoltre il conduttore farà quanto necessario per evitare di sporcare aree private, vetrine di negozi, aree pubbliche, ingressi pubblici e privati, fioriere, arredo urbano in genere ed arrecare così il minimo disagio possibile. Il conduttore per le deiezioni liquide si adopererà con la stessa solerzia possibile, soprattutto prevenendo i soggetti maschi definiti “marcatori”.

 Anche qui, parecchi dubbi. Ok per le deiezioni solide. Ma per quelle liquide, non si potrebbe definire meglio il concetto di ‘marcatori’? Che cosa significa adoperarsi con la stessa solerzia?
E ancora: siccome nell’Articolo 39 (l’ultimo) del testo, si legge che: Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti e con esso incompatibili previste da altre disposizioni comunali, ivi comprese le ordinanze comunali vigenti in materia di tutela degli animali”, allora sorge spontanea un’altra domanda?
Che fine farà l’ordinanza che impone di girare con una bottiglietta d’acqua per sciacquare la pipì del proprio animale? Nel Regolamento pare non ve ne sia traccia. Verrà abrogata? Verrà mantenuta? E come? Un po’ di chiarezza in più sarebbe doverosa.
Anche perché il Regolamento non è molto tenero con i trasgressori. Articolo 37 Comma 1: Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve eventuali responsabilità penali in materia, è soggetta al pagamento di una somma da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di Euro 300,00 (trecento) a titolo di sanzione amministrativa e con le modalità stabilite dalla L. 24/11/1981 n° 689.

Articolo 16 Comma 5Con ordinanza del Sindaco potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

 Una norma già a suo tempo fortemente contestata, ma evidentemente mantenuta. Secondo le associazioni (‘Piazza Levante’ del 10 maggio 2018), “un sindaco non può decidere da solo la dimensione delle gabbie. È un discorso inaccettabile e giuridicamente attaccabile su ogni fronte”. Anche perché, si evidenziava, il Comune di Chiavari “ha indicato delle misure completamente differenti, in materia di dimensioni minime per gli esercizi commerciali, rispetto alle normative degli enti sovraordinati”.

Articolo 16 Comma 6È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali e cani non iscritti all’anagrafe canina, per i gatti tale obbligo si applica nei confronti della cessione a seguito di denaro con obbligo di iscrizione al registro comunale felino.

 Qui viene introdotta e accennata la novità del registro comunale felino, che verrà ampliata in seguito con un altro interessante elemento.

Articolo 21 Comma 3 – Le persone volontarie che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate ‘gattare’ o ‘gattari’, prima di operare tali cittadini dovranno dare comunicazione al Comune di competenza che istituirà apposito registro di tali volontari.

Nei fatti: se ami gli animali e porti loro da mangiare, lo devi preventivamente dire al Comune, che provvederà a schedarti. Ma ci siamo? Anche qui l’Associazione Ayusya aveva espresso contrarietà: “La categoria dei volontari zoofili rivolti alle cure dei gatti è tendenzialmente molto riservata, soprattutto per quanto concerne le ‘istituzioni’, ergo molto difficilmente questo passaggio da riservato a schedato potrà essere accolto con favore”.
Peraltro, aggiungiamo, il termine ‘gattaro’ suona come fortemente dispregiativo. Usarne un altro, visto che la lingua italiana è così ricca, no?

Articolo 23 Comma 1L’Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.

Articolo 23 Comma 2 – La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro re immissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute.

In pratica Palazzo Bianco ribadisce il fatto di volersi occupare in prima persona di quanto le associazioni portano avanti da sempre sul territorio, senza che prima ne avessero mai avuto il minimo riconoscimento né, in parte, il dovuto rispetto. Riuscirà l’istituzione a gestire questo lavoro assai complesso? Perché questa inversione di ruoli? Perché voler passare in primo piano, relegando in seconda posizione chi opera da sempre in questo senso? Si pensa di averne la struttura e soprattutto l’esperienza?

Articolo 25 Comma 2Il Comune si rende promotore della Banca Dati Comunale Felina, ovvero permette al cittadino di registrare qualsiasi soggetto felino non ancora identificato mediante applicazione di un microchip da un medico veterinario libero professionista abilitato. Tale registrazione è considerata valida ai fini della proprietà in quanto si considera la specie felina bene mobile registrato. Tale Banca Dati sarà a disposizione pubblica via digitale e cartacea presso i competenti uffici comunali.

 Articolo 25 Comma 3È vietata la vendita o cessione, a qualunque titolo di cani i non identificati con microchip e registrati come definito al comma 1 (DGR n.779/2013).

 Il meglio (o il peggio, a seconda delle interpretazioni), arriva alla fine. Palazzo Bianco intende istituire il registro dei gatti. Al felino andrà applicato un microchip, che servirà a dimostrarne la proprietà. I gatti senza microchip non potranno essere commercializzati. Alcune associazioni insorgono: “Per i cani esiste una legge nazionale che, nonostante le difficoltà oggettive gestionali su tutto il territorio italiano (non sempre l’anagrafe locale vede quella nazionale e viceversa), è innegabile, ma per i gatti? Una persona può, ai sensi della legge reg. 23/00 far uscire il proprio gatto e il Comune non gli riconosce la proprietà (dimostrabile attraverso molte vie)?”.

Insomma, le polemiche sono destinate a non mancare. Anche se qualche indicazione sembra esser stata recepita. Per esempio, non vi è più traccia dell’obbligo di assicurazione per chi prelevi un cane dal canile, che avrebbe fortemente danneggiato chi opera per puro volontariato, facendo prediligere gli allevatori.
Così come non pare esservi più alcun riferimento all’obbligo di essere istruttore, educatore o addestratore di cani per fare una semplice attività di dog sitting.
Per quanto, su questo tema, le rigidità non manchino, come illustra l’Articolo 6 Comma 17: L’attività di Dog Sitting, ovvero di passeggio e svago dei cani può essere condotta dal proprietario o da un suo delegato senza scopo di lucro fino ad un limite massimo di 3 cani per volta, ridotta ad un massimo di 2 cani qualora anche solo un cane abbia un peso superiore ai 30 Kg. Nel caso di animali di piccola taglia utilizzanti un trasporto anche a rotelle (passeggino) si potrà condurre anche un numero maggiore di cani fino al limite massimo previsto dal costruttore.

 Rigidità è forse la parola chiave di questo testo. Come già ebbe a far notare, sempre su ‘Piazza Levante’ dello scorso 10 maggio, Anna Bruzzone della Lida Tigullio: “Il regolamento che ci è stato sottoposto è unicamente vessatorio. Parla solo di multe e divieti. Non contiene una sola riga relativa alla formazione. Sembra quasi stilato a richiesta, da parte di qualcuno che si è lamentato, di persone che hanno paura degli animali. Ma non è andando a colpire i padroni che si risolvono i problemi. La zoofobia si combatte e si previene con un’adeguata formazione. Secondo aspetto: un cittadino che dà un ordine a un altro cittadino, ovvero di mettere la museruola al suo cane, mi sembra una cosa non solo ben oltre i limiti della giurisprudenza, ma anche della logica”.

Già allora l’assessore Fiammetta Maggio provava a spegnere le polemiche: “Bisogna che tutti stiano tranquilli. Vorremmo fare il registro delle gattare, è vero, ma mica domani mattina. Vogliamo creare delle Zone M dove un padrone di cane dev’essere provvisto di museruola e deve metterla al cane qualora un altro cittadino glielo chieda. Ma il regolamento istituisce solo le Zone, poi saranno successive ordinanze a stabilire l’applicazione pratica”. Il perimetro è in fase di definizione: “Sicuramente il caruggio e le piazze storiche, ma dobbiamo ancora bene determinare i confini delle Zone M. Posso solo dire che ci saranno, e mi pare anche un fatto di civiltà. Parlo come una che nella vita ha avuto almeno trenta cani. Quindi non certo una nemica degli animali”.

Ora, gli strumenti democratici della Commissione e del Consiglio Comunale sono lì. In piena disponibilità per migliorare un testo che, così come appare, risulta ancora poco convincente. Maggioranza e opposizione saranno in grado di lavorare in questo senso, o continuerà a prevalere lo spirito da campagna elettorale da Guelfi contro Ghibellini?

O meglio, volendo restare in tema: da cani contro gatti?

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