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Giovedì 29 gennaio 2026 - Numero 411

Novità importanti a Preli. Italia Nostra vince anche al Consiglio di Stato

La sentenza è molto importante perché ribadisce ancora una volta il tema delle distanze dai depuratori, con un divieto assoluto di nuove edificazioni a meno di 100 metri
Il vecchio depuratore nella zona di Preli a Chiavari
Il vecchio depuratore nella zona di Preli a Chiavari
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(r.p.l.) La recente sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il 29.12.2023) con la quale il supremo grado della giustizia amministrativa conferma la decisione a suo tempo assunta dal TAR Liguria in merito alle tutele urbanistiche della zona di Preli costituisce un grande successo per Italia Nostra, che aveva proposto ricorso contro le decisioni assunte nel merito dal Comune di Chiavari.

Al di là del ‘legalese’, e per quanto la sentenza del Consiglio di Stato non sia di facilissima lettura, ci pare di comprendere che la tesi di Italia Nostra in base alla quale, essendo la zona di Preli un Sito di Interesse Comunitario (SIC) per il suo enorme pregio ambientale, e come tale meritevole di particolari attenzioni e tutele rispetto a ipotesi edificatorie, sia stata accolta su tutta la linea.

La sentenza inoltre è molto importante perché ribadisce ancora una volta il tema delle distanze dai depuratori, con un divieto assoluto di nuove edificazioni a meno di 100 metri dall’impianto stesso. La sentenza del Consiglio di Stato al riguardo riporta integralmente le disposizioni contenute nella delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale ‘Tutela delle acque dall’inquinamento’.

“Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall’autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri”.

Interessante della citata delibera è anche la definizione dell’area per la sistemazione dell’impianto (e quindi da prendere in considerazione per la distanza dei 100 metri) che è molto più ampia del manufatto tecnico stesso.

Infatti: “L’area destinata all’impianto deve essere sufficiente per tutte le necessità connesse con il funzionamento ottimale dell’impianto stesso: deposito per i materiali di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e quanto altro occorre per il corretto funzionamento dell’impianto. Inoltre nella delimitazione dell’area destinata all’impianto, occorre tenere presenti futuri possibili ampliamenti dell’impianto medesimo per materiali di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dell’impianto”.

Questo riferimento ci pare essenziale per un’altra vicenda chiavarese, quella del depuratore in colmata.

Infatti l’applicazione corretta di questa disposizione impedisce qualunque edificazione sull’area di colmata, altro che campus scolastico, rendendo ancora più evidente l’insensatezza di collocare il depuratore in quel luogo.

Il tentativo di sostenere che la distanza di 100 metri vada calcolata solo dal famoso camino dei fumi è semplicemente ridicola e si infrangerà contro una montagna di ricorsi.

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