(r.p.l.) Il progetto del depuratore nell’area di Colmata a Chiavari è inesatto dal punto di vista urbanistico e il camino collocato all’interno del porto turistico non rispetta i criteri della fascia di rispetto prevista per questo tipo di impianti. Così, senza entrare nel merito delle altre contestazioni, il Tar Liguria affossa le intenzioni di Comune di Chiavari, Città Metropolitana, Regione Liguria e Iren, condanna a pagare le spese legali e riporta a zero il tema del depuratore di vallata per Chiavari e i comuni della valle dell’Entella.
La sentenza dei giudici amministrativi liguri è la numero 832 del 2024 e porta la firma del presidente Luca Morbelli, del consigliere ed estensore Angelo Vitali e del referendario Nicola Pistilli.
Il Tar Liguria accoglie le motivazioni contrarie al “decreto dirigenziale della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, n. 5217, del 22 agosto 2022, con il quale è stato rilasciato a favore di Iren Acqua s.p.a. il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria sul progetto ‘Impianto di depurazione delle acque reflue di Chiavari in zona Colmata a servizio dei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, Leivi, Coreglia, Zoagli, San Colombano, Carasco, Borzonasca, Mezzanego e Ne’, comprensivo della pronuncia positiva di compatibilità ambientale ed è stata altresì rilasciata l’approvazione e l’autorizzazione alla realizzazione del medesimo progetto ai sensi e con gli effetti dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006”.
Promossa quindi la causa proposta da Maria Angela Prati, Marco Danilo Veniani, Elio Lolla, Massimo Martinengo, Virtual s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Enrica Croci e Francesco Turrini Dertenois. Si erano concentrati, tra i punti del ricorso, sulla collocazione del camino del depuratore. Ed è stato proprio questo il motivo accolto dal tribunale amministrativo.
Secondo i giudici del Tar Liguria, “nel relativo schema di organizzazione planivolumetrica, il camino di emissione in aria, identificato come il centro dal quale si diparte la fascia di rispetto del raggio di 100 metri, è chiaramente ubicato all’interno del distretto di trasformazione ‘Colmata e Lido’ e del perimetro dell’impianto. Nel progetto definitivo approvato, la collocazione definitiva del camino cade invece sicuramente all’esterno dell’area della Colmata e del relativo distretto di trasformazione e, più precisamente, all’interno del Porto Turistico, cioè in area demaniale. Se dunque, sulla base del PUC, l’impianto di depurazione avrebbe dovuto essere realizzato all’interno del distretto di trasformazione della Colmata, è evidente come, in assenza dell’approvazione di una variante specifica, un progetto che colloca una parte dell’impianto – tra l’altro, il punto di emissione in aria, cioè quello più critico – in un’area esterna ad esso e, per giunta, in un ambito di conservazione, non possa certo attestarsi conforme al PUC, come invece erroneamente dichiarato dal rappresentante del Comune di Chiavari in sede di conferenza dei servizi”.
Scrivono i giudici: “La difesa del Comune – che, pure riconosce la collocazione del camino all’esterno del distretto di trasformazione della Colmata – afferma che la collocazione del camino non richiedeva una variante urbanistica, vuoi per il carattere meramente indicativo dello schema planivolumetrico, vuoi in quanto, trattandosi di ‘mero impianto tecnologico’ (alla stregua di tubature, condotte e cabine elettriche) strumentale al funzionamento del depuratore e del tutto privo di autonoma rilevanza sul piano urbanistico, esso sarebbe suscettibile di essere realizzato in tutti gli ambiti del PUC, compreso il porto turistico demaniale. L’argomentazione non convince e, come suol dirsi, prova troppo”.
In secondo luogo, “il camino, lungi dal costituire un mero impianto tecnologico a servizio del (= funzionale al) depuratore, ne costituisce un elemento strutturale e, addirittura, il punto più critico, talmente rilevante dal punto di vista urbanistico da essere l’unico elemento dell’impianto chiaramente rappresentato con enfasi – cioè, con l’evidenza della relativa ‘fascia di rispetto’ – in tutte le planimetrie di inquadramento urbanistico (idrogeologico, paesistico, di PUC) del progetto. Già si è visto, del resto, come la delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale tutela delle acque dall’inquinamento, nella definizione dell’area per la realizzazione dell’impianto di depurazione ai fini della individuazione della fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante, debba essere intesa con riferimento al perimetro dell’area ospitante l’impianto ‘nella sua globalità’, comprensiva di ‘tutti’ i suoi elementi costitutivi, tra i quali rientra anche – verrebbe da dire, soprattutto – il camino, che dunque è assolutamente rilevante dal punto di vista urbanistico. Dunque, la collocazione del camino all’esterno del distretto di trasformazione della Colmata e Lido DST-TRZ-CL e la sua ubicazione nell’ambito di conservazione AC-SI PT esclude in radice la conformità urbanistica del progetto”.
In terzo luogo, “il nuovo posizionamento del camino implica che la fascia di rispetto di 100 metri di raggio a protezione della salute umana andrà a sovrapporsi completamente alla struttura ‘casetta dei pescatori’ già realizzata nel porto turistico dalla Società Tigullio Shipping s.p.a. in forza della concessione di costruzione e gestione per l’ampliamento del porto, struttura gravemente danneggiata, prima ancora di conseguire l’agibilità, da due eventi meteomarini avversi nel 2017 e 2018 e successivamente ricostruita. Tenuto conto che la così detta Casetta dei pescatori risulta indubitabilmente destinata alla vendita del pescato, risulta evidente come la stessa integri senz’altro uno di quegli insediamenti (segnatamente, commerciale) rispetto ai quali opera la fascia di rispetto”.
E, infine, “l’approvazione del progetto che prevede la localizzazione del camino del depuratore sul demanio marittimo, essendo di fatto incompatibile con il pubblico uso del demanio, richiedeva il rilascio di una apposita concessione di occupazione, necessaria alla realizzazione e all’esercizio del depuratore, mentre, nel caso di specie, l’Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure ha rilasciato parere favorevole alla sola realizzazione dei lavori, peraltro soltanto ‘ai fini della sicurezza della navigazione e portuale’, espressamente specificando che il parere favorevole non sostituisce né costituisce titolo e/o autorizzazione ai fini demaniali marittimi. Donde anche il dedotto difetto di istruttoria, in quanto il PAUR impugnato è conseguito ad un procedimento in cui è mancata una compiuta istruttoria tecnico- amministrativa finalizzata al rilascio di una concessione necessaria e indispensabile al mantenimento e all’esercizio (oltre che dei lavori di realizzazione) del depuratore comprensoriale: omissione tanto più grave in quanto, così facendo, il PAUR ha autorizzato Iren Acqua s.p.a. a realizzare un progetto (anche) su parte di un’area di cui non è provato si possa conseguire la disponibilità da parte dell’ente proprietario del suolo”.