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Giovedì 4 giugno 2026 - Numero 429

Gogna e patibolo

Il caso Toti e l’indifferenza di un paese di fronte agli abusi della carcerazione preventiva
Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio
Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio
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Riprendiamo e volentieri pubblichiamo la riflessione sul caso Toti a firma di Gian Domenico Caiazza pubblicata su ‘Il Foglio’ nell’edizione del 13 luglio 2024. Lo facciamo perché questo articolo rispecchia in toto la posizione del nostro giornale rispetto alla vicenda ligure.

di GIAN DOMENICO CAIAZZA *

Non credo sia possibile, qualunque sia l’opinione politica e personale che si abbia del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ignorare la sconcertante gravità delle motivazioni in base alle quali il Tribunale del Riesame di Genova ha ritenuto permanere il pericolo di reiterazione del reato da parte dell’indagato.

Egli, dicono quei giudici, non si è mostrato consapevole della gravità del reato commesso; dunque, proprio in ragione di tale sua inconsapevolezza, egli potrebbe reiterare reati della stessa specie. Tralasciamo, per il momento, questo linguaggio da confessionale, questa delusa aspettativa penitenziale. Il Giudice può indagare l’animo dell’indagato / imputato fino a questo punto? Può, anzi deve, ma certo non nella fase cautelare. Si è celebrato il processo, si è formata la prova nel contraddittorio delle parti, il Giudice ritiene, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato sia colpevole, e deve determinare l’entità della pena da infliggere. Ecco allora che gli articoli 132 e 133 del codice penale fissano i criteri in base ai quali il Giudice dovrà esercitare questo suo drammatico potere discrezionale, e tra quei criteri egli è chiamato anche a valutare “l’intensità” del dolo o della colpa; i “motivi” a delinquere e il “carattere” del reo; la condotta e la vita del reo “contemporanea o susseguente” al reato; insomma, la sua “capacità a delinquere”. 

Ma tutti comprendono facilmente come una simile introspezione intanto è legittima, in quanto si sia concluso il processo, e si sia formato il giudizio di colpevolezza. Qui la cosa strabiliante è che questo cupo ed inquietante giudizio sul mancato pentimento di Giovanni Toti viene formulato a carico di chi è ancora solo sospettato di aver commesso il reato. Di cosa dovrebbe acquisire consapevolezza costui, se egli si proclama innocente? Come potrei mai mostrare consapevolezza della gravità della mia condotta, visto che la ritengo del tutto lecita, come mi riprometto di dimostrare?

La evidente quanto allarmante gravità del ragionamento di quei giudici sta tutta qui: chi non si riconosce colpevole è un soggetto pericoloso, perché in grado di reiterare il reato a causa della sua mancata resipiscenza. Dunque, nel caso di specie, o confessa, o si dimette. Alla base di questo terrificante cortocircuito logico-processuale vi è, naturalmente, l’ormai conclamata deriva incostituzionale dell’uso – ma anzi, dell’abuso – della custodia cautelare nel nostro Paese. Se pensate che questo sia solo un increscioso incidente ligure, siete del tutto fuori strada. Queste argomentazioni in fase cautelare sono assai diffuse, purtroppo, ed hanno tutte una matrice comune, cioè l’idea che la custodia cautelare sia uno strumento per fare dell’indagato un prigioniero, e che la ipotesi accusatoria sia già l’approdo del giudizio. Sei raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, per liberarti della tua prigionia devi confessare, collaborare, o comunque dare concreti segnali di resipiscenza. La rivendicazione della tua innocenza diviene incompatibile con la tua ambizione di riconquistare la libertà.

Conta sempre meno ricordare la drastica eccezionalità della custodia cautelare, cioè della privazione della libertà personale prima del giudizio di colpevolezza. E poi, che essa è soprattutto ed innanzitutto uno strumento di protezione dell’indagine dall’inquinamento delle prove o dalla possibile fuga del sospettato. Certo, serve anche a proteggere la collettività dal pericolo di reiterazione del reato in corso di indagini; il quale pericolo, tuttavia, non può mai essere implicito (salvi i casi di presunzione legale per i reati di massima gravità) nella ritenuta fondatezza dell’accusa. Il codice e la giurisprudenza di legittimità richiedono “concretezza” ed “attualità” di quel peculiare pericolo, già anomalo in una condizione nella quale la responsabilità dell’indagato è solo ipotizzata. Giungere a desumere il pericolo di reiterazione del reato dalla mancata ammissione di colpevolezza da parte dell’indagato, equivale a criminalizzare il suo diritto costituzionale a rivendicare la propria innocenza. Stanno accadendo cose gravissime, in quel di Genova: occorre che tutti lo capiscano, e che le bandiere dei tifosi vengano per una volta messe da parte. Almeno per una volta.

(* dall’edizione del 13 luglio 2024 de ‘Il Foglio’)

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