di DANILO SANGUINETI
Distratti dai campionati, i tornei, le partite, le gare, le vittorie, i punteggi stiamo trascurando quello che è la vera data di svolta punto cardine, main event non solo di questo anno, ma probabilmente del decennio: la Riforma dello Sport che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio. Voluta, preparata ed elaborata dal Governo Draghi, doveva partire dal primo gennaio, ma come scritto nel Decreto Milleproroghe ne è stato posticipato l’avvio di sei mesi.
È una vera e propria rivoluzione copernicana perché cancella alcune figure tipiche e mette in discussione la stessa qualifica di ‘dilettante’ dato che ridefinisce tutti coloro che operano in questo campo, parte importantissima della vita sociale del Paese. Lo sport non professionistico vedrà la nascita di nuove categorie con il delinearsi di nuove tipologie giuridiche ed economiche.
In particolare, il nuovo testo andrà a disciplinare la figura del ‘lavoratore sportivo’. Come accade sovente in Italia moltissimi degli interessati rischiano di arrivare all’appuntamento senza sapere alcunché o avendo un’idea approssimativa e in parte pure sbagliata delle norme che verranno applicate. Parrebbe quindi una saggia idea per gli addetti ai lavori iscriversi al corso che Sport e Salute Liguria terrà il 15 giugno nei suoi uffici, nella Sala Cristoforo Colombo presso la sede di Regione Liguria in via Fieschi, 15 a Genova. Un corso in modalità mista, in presenza e online dalle ore 17,30.
Durante la lezione saranno illustrate le diverse modalità di inquadramento sportivo, il trattamento fiscale e previdenziale, la disciplina dei premi, gli adempimenti e le semplificazioni a carico dei soggetti interessati. Parleranno dirigenti, tecnici, commercialisti, avvocati e tutti gli operatori che nel quotidiano lavorano su queste tematiche.
In estrema sintesi il decreto legislativo delinea la disciplina del rapporto di lavoro sportivo superando l’incertezza e la carenza normativa che hanno sempre caratterizzato tale settore, da luglio in poi dotato di criteri direttivi e giuste definizioni a tutela della dignità dei lavoratori.
I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi, non esisteranno più. Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro. Viene cancellata la figura ‘ibrida’ dell’amatore.
Il lavoratore sportivo sarà un tesserato che svolge, contro un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Nessuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).
Il volontario sportivo, che presta gratuitamente la propria opera, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito ai fini fiscali.
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.
Nel settore professionistico ‘la regola’ sarà il rapporto di lavoro subordinato. Nel settore dilettantistico la prestazione ‘si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.’ se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
La durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.
Gli amministrativi-gestionali sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
Sono previste regole molto più severe per tutelare la salute dei lavoratori sportivi e consentire loro di operare in totale sicurezza. Parallelamente si fa carico alle associazioni sportive di comunicazioni obbligatorie sulla instaurazione dei rapporti di lavoro ai centri dell’impiego tramite il ‘Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche’. Modifiche anche alla contribuzione Inps e alla franchigia fiscale.
Una valanga di novità che obbligheranno, almeno nei primi tempi, ogni società, anche la più amatoriale, a ricorrere ai consigli di un commercialista. È però anche vero che è prevista la completa esenzione da costi e adempimenti per i collaboratori con compensi sotto ai 5 mila euro. La riforma prevede inoltre un trattamento differente tra grandi e piccole realtà mediante l’identificazione dei parametri da utilizzare.