di ANTONIO GOZZI
La sentenza della Cassazione di definitiva condanna a 5 anni di reclusione di Mauro Moretti, già amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, per il disastro ferroviario di Viareggio che 17 anni fa costò la vita a 32 persone ha suscitato nell’opinione pubblica reazioni contrastanti, e si presta ad una riflessione più generale.
Il punto non riguarda la legittimità della decisione della Cassazione, che chiude definitivamente un procedimento lunghissimo, e tantomeno si tratta di mettere in discussione il dolore delle famiglie delle vittime o la necessità di accertare le responsabilità.
Il tema è un altro. È possibile interrogarsi criticamente sulle categorie giuridiche utilizzate dai giudici senza essere accusati di voler delegittimare il processo?
Pur senza entrare nel merito del caso concreto è innegabile che vi sia una tendenza, che da anni attraversa il diritto penale contemporaneo, che allarga sempre di più la responsabilità delle figure apicali delle grandi organizzazioni.
Nelle imprese complesse esiste il rischio che l’amministratore delegato sia chiamato a rispondere di eventi che materialmente, anche applicando la migliore diligenza, non avrebbe potuto impedire.
In questo modo il confine tra responsabilità personale per la mera posizione ricoperta e la responsabilità per fatti o omissioni effettivamente compiuti rischia di diventare sempre più sottile, fino ad avvicinarsi a una forma surrettizia, e del tutto fuori dell’ordinamento, di responsabilità oggettiva. E ciò è incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale dei sistemi liberali e democratici.
Anche ‘Piazza Levante’ vuole riflettere su questi temi e per farlo in questo numero propone: un articolo dell’avvocato Angelo Paone, autore di un libro uscito di recente e che affronta questo problema, ‘Fatalità o Colpa?’, ed. Giappichelli 2025; e un appello che stanno sottoscrivendo centinaia di manager, imprenditori e semplici cittadini che riguarda il fatto che la responsabilità penale è personale e non può mai essere oggettiva.
L’articolo di Angelo Paone
La recente condanna dell’ing. Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, per il disastro di Viareggio e, di seguito, il suo ingresso in carcere sono eventi che richiedono una attenta riflessione sulle peculiarità del reato colposo, nel nostro ordinamento.
Infatti, nel corso degli anni, è mutato il paradigma del reato colposo: se in passato si tendeva a liquidare ogni disastro come fatalità, oggi, al contrario, ogni incidente o disastro comporta l’immediato avvio di un procedimento penale a carico di numerosi soggetti. Ad esempio, per la valanga di Rigopiano, sono state imputate trenta persone e, all’esito del giudizio di primo grado, venticinque sono state assolte; nel processo per il crollo del ponte Morandi, con sentenza attesa nel prossimo mese di luglio, gli imputati sono cinquantasette. In altre parole, nel corso degli ultimi anni, l’opinione pubblica, il legislatore e, quel che più rileva, la magistratura hanno avvertito l’esigenza di tutelare la collettività dal crescente numero di attività pericolose, in cui ogni giorno siamo coinvolti o esposti; attività accettate o tollerate, poiché indispensabili allo sviluppo della società.
Senonché, la questione di fondo è che occorre ricercare il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco: tutela della collettività e rispetto del principio di colpevolezza, sì da evitare che il reato colposo diventi il pretesto per la ricerca del capro espiatorio.
Nel caso Moretti – così come nel procedimento a carico di Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, per il noto disastro dell’autostrada A16 – la condanna appare ancorata più sulla falsariga della responsabilità oggettiva (che nel campo penale non dovrebbe mai avere spazio), che non sui principi della responsabilità per aver ricoperto una posizione di garanzia.
Invero, quel che salta agli occhi, leggendo le sentenze di condanna di Moretti e Castellucci, è che, al di là delle pregevoli argomentazioni giuridiche, non venga compreso a fondo come, se vogliamo rispettare il principio di colpevolezza ed evitare una condanna per fatto incolpevole, non possiamo estendere alle organizzazioni complesse gli stessi principi e, quindi, lo stesso rigore interpretativo, sugli obblighi non delegabili o sul dovere di sorveglianza, che sono di regola applicati al caso dell’uomo “solo al comando”, ossia a quelle realtà imprenditoriali in cui è effettivamente l’unico concreto riferimento dell’organizzazione aziendale.
Ciò appare evidente, se si considera che, per arrivare alla condanna dei due manager, la Corte di Cassazione ha dovuto affermare, nella sostanza, che, anche nell’ambito di organizzazioni complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione e che, in ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato. Ebbene, non sfuggirà a chi conosce il mondo imprenditoriale, come oggi le organizzazioni complesse non sono più strutturate con la logica padronale dell’uomo solo al comando, bensì operano attraverso deleghe, modelli organizzativi, compliance, organi di vigilanza, declinati in base al D.lgs 231/2001 e alle altre norme di settore.
In organizzazioni di questo tipo, non è ipotizzabile, in concreto, un controllo preventivo su ogni aspetto dell’organizzazione; ciò non significa che gli amministratori vadano sempre automaticamente esenti da colpa, bensì che la responsabilità debba essere legata a poteri effettivi, all’esistenza di segnali di alert inascoltati, alla sistematica violazioni di procedure o di ordini.
Invero, solo in presenza di tali presupposti, viene rispettato il principio di colpevolezza, che non può essere raggirato sul presupposto della semplice violazione di un generico ed indeterminato dovere di sorveglianza; il dovere di sorveglianza, se portato alle estreme conseguenze, apre le porte diritto penale del caso, e alla condanna per un fatto incolpevole e per aver rivestito semplicemente la carica apicale: non è sufficiente la delega a persone competenti e preparate, la nomina di responsabili, muniti di poteri di spesa, l’attuazione di modelli organizzativi, la nomina dell’organismo di vigilanza, l’assenza di segnalazioni; se gli altri sbagliano, la persona al vertice ne risponde in ogni caso, quantomeno per omessa vigilanza, anche rispetto a temi su cui non aveva competenze, e che oggettivamente non poteva gestire in prima persona.
Del resto, come ci insegna la psicologia, con il senno del poi, una volta venuti a conoscenza del finale di partita (in questo caso, delle violazioni che hanno, purtroppo, determinato la tragedia e la perdita di vite umane), diventa fin troppo facile ricostruire un modello comportamentale che avrebbe evitato il disastro, specie se costruiamo la figura del vertice sulla falsariga del c.d. “agente modello”, criterio adottato dalla giurisprudenza per determinare la condotta che era lecito attendersi dall’imputato, e che rischia di essere inteso come un modello astratto e irraggiungibile; quello dell’uomo capace di prevede tutto, competente ad occuparsi delle barriere protettive sulle strade, della velocità dei treni, della segnaletica, ossia dell’organizzazione del lavoro anche nei minimi dettagli.
A ciò, si aggiunga l’ansia punitiva, stimolata dal triste fenomeno del processo mediatico, che impone la ricerca spasmodica del capro espiatorio, accolta con maggiore soddisfazione se a finire in carcere sono manager magari non troppo empatici e molto ben pagati (come se la consistenza dell’emolumento ricomprendesse il rischio di finire in carcere …).
Con ciò dimenticando, che, se appare già sfumata la funzione rieducativa della pena per un fatto colposo, diventa difficile ravvisarla per una responsabilità da “posizione”, per fatto incolpevole, che finisce solo per dare una apparente (e momentanea) soddisfazione ad una parte, spero minoritaria, dell’opinione pubblica.
Non sono fiducioso che le cose possano in futuro cambiare, ma ritengo che il tema debba essere oggetto di attenta riflessione e analisi non solo da parte dei giuristi ma, soprattutto, da parte del mondo imprenditoriale ed in primis di Confindustria, e da parte del legislatore.
L’appello uscito sui quotidiani nazionali
